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STATUTO
Art. 1 - Denominazione e Sede
Si è costituita, con sede in Casale sul Sile (TV), via Marconi, 72, una associazione culturale non commerciale, operante nei settori artistico, spettacolistico, ricreativo e culturale che assume la denominazione “Associazione Culturale SHINEMUSIC”.
Art. 2 - Scopo
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, apartitico ed apolitico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, se non altrimenti imposte dalla legge.
L'Associazione si propone di promuovere attività di utilità sociale e culturali con particolare attenzione al settore artistico e musicale in genere, presso il pubblico di ogni età.
Art. 3 - Oggetto
L'Associazione, per realizzare il proprio scopo, potrà:
- perseguire finalità ricreative e culturali attraverso la gestione di attività artistiche, spettacolistiche, didattiche, concertistiche, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
- proporre e garantire i servizi di assistenza sociale e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- organizzare e/o partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura spettacolistica, concertistica, didattica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell’autonomia dell'Associazione, ad enti con scopi culturali, sociali ed umanitari;
- organizzare stages, rassegne, pubblicazioni, concorsi, conferenze, convegni, concerti e spettacoli, corsi di formazione e di perfezionamento, mostre fiere, laboratori, scambi culturali e ogni altra attività strumentale al raggiungimento degli scopi associativi;
- compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative all’acquisto, alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento dei locali a propria disposizione;
- promuovere e pubblicizzare l’attività e l’immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.
- l'Associazione, per conseguire le proprie finalità, potrà costituire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse o di quelle che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
Pertanto l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative, pur che consoni coi fini dell'Associazione.
- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, anche in occasione di manifestazioni ricreative o culturali, riservando la somministrazione ai soli Soci.
- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero.
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Art. 4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 5 - Soci
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.
La quota sociale è intrasmissibile.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
La qualifica di Socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi sociali in forma attiva e passiva.
- ad essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata nell’interesse degli scopi associativi;
I Soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo che verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non avranno versato la quota entro il secondo mese di ogni anno non saranno più considerati soci. Tale quota non sarà richiesta ai soci benemeriti.
Art. 7 - Categorie di soci
Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
- soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’associazione;
- soci ordinari: tutti coloro i quali svolgono attività artistica e culturale all’interno dell’associazione e che versano la quota d’iscrizione e la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- soci benemeriti: le persone fisiche, le Società e gli Enti nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari a favore dell’Associazione, senza obbligo di versamento di quote sociali.
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Il recesso deve essere comunicato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà ad annotarlo nel libro soci;
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci interessati mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a provarne il ricevimento. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei Probi Viri che esaminerà il ricorso e dovrà esprimersi entro 30 giorni.
Il socio deceduto decade dalla qualifica e il Consiglio Direttivo provvede entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto all’annotazione nel libro soci.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi associativi versati.
Art. 9 - Fondo comune
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, eventuali donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da tutti i beni acquistati con le entrate monetarie.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalla quota sociale annua, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni dello Stato, dell’Unione Europea, Enti Pubblici o privati, donazioni o lasciti di terzi o di associazioni.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 11 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea degli Associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. i Revisori dei Conti;
d. il Collegio dei Probi Viri;
Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 12 - Assemblea
L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, e-mail o con avviso affisso presso la sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Hanno diritto a partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da segretario.
Ogni aderente all’Associazione ha il diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.
Art. 13 Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo;
- procede all'elezione delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati.
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data richiesta.
L'Assemblea di norma è ordinaria; è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.
Art. 14 - Quorum assembleari
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello statuto l’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in prima convocazione qualora siano presenti almeno ¾ dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Sia in prima che in seconda convocazione è inoltre necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti.
L’assemblea relativa allo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con i quorum previsti per le modifiche statutarie e delibera con il voto favorevole di ¾ dei presenti e della maggioranza dei soci fondatori presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto, i soci minori di 18 anni non hanno diritto di voto.
Non sono ammesse deleghe.
Art. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro (4) ad un massimo di sette (7) membri eletti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vicePresidente, il Segretario ed il Cassiere.
Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno dai due terzi (2/3) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax, e-mail o con avviso affisso presso la sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario non meno di otto (8) giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti.
E' concesso ai soci presenziare alla riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento.
Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Spetta al Segretario redigere i verbali del Consiglio su apposito libro che devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 18 - Presidente
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo congiuntamente al Segretario; vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio intrattiene i rapporti con i terzi.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.
Art. 19 - Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi più due supplenti; qualora l’Assemblea lo ritenga necessario può eleggere non soci, con idonea capacità professionale.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili ed esso ha il compito di:
- controllare la correttezza della gestione, in relazione alle norme di legge e di statuto;
- predisporre una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 20 – Probi Viri
Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 3 membri effettivi più due supplenti.
Il Collegio dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decadenza dalla carica di uno o più dei tre membri effettivi, subentra il primo dei supplenti in ordine decrescente d’età.
Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a dirimere le controversie sorte tra i soci, tra i soci e terzi esterni, tra i soci e il direttivo; esamina il ricorso contro il rigetto della domanda di iscrizione.
Esso opera secondo le regole dell’arbitrato irrituale.
Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'art. 14.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali.
Art. 22 - Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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